MOBILITA’ A.S. 2016/17: Istruzioni relative alla richiesta del tentativo di conciliazione.

Si forniscono le indicazioni utili alla presentazione e alla successiva gestione delle istanze di conciliazione concernenti eventuali errori riferiti alla mobilità a.s. 2016/17 del personale docente appartenente alle fasi B e C.

Può produrre istanza di conciliazione il personale docente  interessato alla mobilità all’interno della provincia, all’interno della regione o tra diverse regioni. Le prime due tipologie saranno gestite dall’U.S.T. che ha trattato la domanda mentre la terza tipologia sarà gestita dal MIUR al quale lo scrivente Ufficio avrà trasmesso tutti gli atti pervenuti.

Il personale  che ha prodotto reclamo avverso l’attribuzione della sede definitiva in Ambito Territoriale deve presentare la domanda di tentativo di conciliazione all’U.S.T.  che ha trattato la domanda di mobilità entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del movimento nel sito dell’U.S.T..

Le istanze di conciliazione, via via che perverranno, saranno pubblicate nel sito web di questo ufficio per dare la possibilità ai docenti controinteressati di produrre, ai sensi  dell’art. 135, comma 7 del CCNL scuola le proprie controdeduzioni  entro 10 giorni dalla predetta pubblicazione.

Elenco richiedenti la conciliazione.

Istanze di conciliazione

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